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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2794

Norme per la vendita delle navi mercantili a cittadini stranieri. (023U2794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-1-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Commissario per i servizi della marina mercantile potrà autorizzare la vendita a cittadini o sudditi esteri delle navi mercantili nazionali che abbiano conseguito o abbiano titolo a conseguire premi, compensi o contributi in dipendenza di disposizioni legislative, in base alle quali le dette navi debbono essere mantenute per un periodo determinato alla bandiera nazionale o alla prima classe del registro italiano, anche prima della scadenza di tale termine a condizione che il proprietario si obblighi a mettere in costruzione per proprio conto in un cantiere nazionale una o più navi di tonnellaggio complessivo almeno equivalente a quello venduto, entro il termine di sei mesi datiti vendita.