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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2553

Modificazioni al regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione di oli minerali. (023U2553)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-12-1923
al: 23-5-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922, n. 1601; 
 
  Visto l'allegato C alla legge 8 agosto 1895, n. 486,  che  stabili'
una tassa interna sulla trasformazione  o  rettificazione  degli  oli
minerali greggi e sull' estrazione degli oli minerali di resina o  di
catrame dai residui  della  distillazione  degli  oli  minerali,  dal
catrame o residui di calzame e  da  ogni  altra  materia  di  origine
estera o nazionale; 
 
  Visto l'art. 2 della legge 24 marzo 1906, n. 86, che  soppresse  la
suddetta  tassa  per  i  prodotti  ottenuti  da  materie  di  origine
nazionale; 
 
  Visto il R. decreto  19  aprile  1896,  n.  123,  che  approvo'  il
regolamento per l'applicazione della  citata  legge  8  agosto  1895,
allegato C; 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  con  R.
decreto-legge  9  giugno  1921,  n.   806,   modificata   col   Regio
decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La voce 643 lett. A) e la voce 644 della tariffa generale dei  dazi
doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806,  sono
modificate come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico