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REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1923, n. 1450

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e dall'articolo 42 della legge stessa per l'emanazione del T. U. delle leggi sulla pesca e dei relativi regolamenti. (023U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1923 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 22 e 42 della legge 24 marzo 1921, numero 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visti i R. decreti-legge 16 ottobre 1921, n. 1604 e 25 aprile 1922, n. 557;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per l'industria ed il commercio, per le colonie, per i lavori pubblici, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Capitani D' Arzago -
Federzoni - Dè Stefani - Thaon de
Revel - Carnazza - Teofilo Rossi.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.