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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 1067

Che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo. (023U1067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-6-1923 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia ed il relativo Regolamento di esecuzione 1° febbraio 1912, n. 227;
Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nella predetta legge del 30 giugno 1910, numero 395, con norme più rispondenti alle attuali esigenze del servizio delle comunicazioni senza filo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono riservati allo Stato nel Regno e nelle Colonie dipendenti, a terra, a bordo delle navi e delle aeronavi, l'impianto e l'esercizio di comunicazioni per mezzo di onde elettromagnetiche senza l'uso di fili conduttori di collegamento, oppure a onde guidate.