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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1923, n. 323

Che reca nuove norme per la matricolazione della gente di mare. (023U0323)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-3-1923
al: 19-5-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Codice della Marina Mercantile ed il relativo  Regolamento
approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro della Marina,  sentito  il  Commissario
pei servizi della Marina Mercantile, di concerto col  ministro  della
Giustizia e Affari del Culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' sospesa, per anni due, dal giorno in cui  andra'  in  vigore  il
presente decreto, la inscrizione nelle matricole della gente di mare,
ai sensi degli art. 19, 20, 21, 23 e 24 del  vigente  codice  per  la
marina mercantile, dei cittadini del Regno, che desiderando far parte
del personale navigante di bassa forza non dimostrino alla competente
Autorita' Marittima di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 
    1°) Di provenire dal servizio  militare  nella  R.  Marina  e  da
categorie per le quali a  norma  delle  disposizioni  in  vigore,  la
navigazione od il tempo passato  a  terra,  sotto  le  insegne,  sono
validi agli effetti del  conseguimento  di  gradi  ed  autorizzazioni
nella marina mercantile; 
 
    2°)  Di  essere  studenti  di  discipline  nautiche  regolarmente
inscritti presso Istituti Governativi o di esserne stati licenziati; 
 
    3°) Di avere compiuto il quattordicesimo e  non  oltrepassato  il
diciottesimo anno di eta'; 
 
    4°) Di avere prestato servizio militare in  zona  di  operazione,
durante la guerra; 
 
    5°) Di avere navigato, pur non appartenendo alla gente di mare, a
bordo di navi mercantili durante la guerra, per servizio della nave. 
 
  In  ogni  caso  la  inscrizione  in  matricola  sara'   subordinata
all'esito di una visita sanitaria dalla quale il richiedente  risulti
idoneo ai servizi della navigazione  ed  alla  non  esistenza  a  suo
carico di quelle condanne per le quali, a termini del codice  per  la
marina mercantile,  rimane  esclusa  la  possibilita'  di  conseguire
gradi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.