stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 283

Concernente la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia. (023U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296, ed il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, modificato con Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro;
Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenenti speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;
Veduto il Regio decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;
Veduto il decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati apportati, con effetto fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determinati dalle tabelle approvate col Regio decreto 14 maggio 1914, n. 500;
Veduto il Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582, col quale, con effetto sino al 31 dicembre 1921, sono stati raddoppiati gli aumenti percentuali stabiliti col decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678;
Veduto il Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2063, che ha prorogato sino al 31 dicembre 1922 l'applicazione del Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582 ;
Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora l'applicazione del Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582, affinchè sia possibile determinare le nuove tabelle di salari medi in condizioni di maggiore stabilità, dell'industria zolfifera e dei salari;
Considerate le richieste degli enti interessati e le proposte dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato

per il Lavoro e la Previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1

Articolo unico.

Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia continuerà ad essere effettuata sulla base stabilita dal Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì l° febbraio 1928.

VITTORIO EMANUELE.

Cavazzoni.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio