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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 76

Relativo all'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso. (023U0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-2-1923 al: 31-12-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
Veduto il Regio decreto 7 febbraio 1892, n. 55, che approva l'elenco dei colori nocivi e fissa la proporzione dei sali di rame nelle conserve alimentari;
Veduti i Regi decreti 29 gennaio 1893, n. 132, e 24 marzo 1895, n. 101, contenenti modificazioni all'elenco dei colori nocivi;
Ritenuta la necessità di disciplinare in modo organico e più conforme alle attuali cognizioni scientifiche le norme per l'impiego dei coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono ritenuti nocivi e quindi vietati ai termini dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, e delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) tutti i coloranti artificiali organici, eccetto i seguenti:

1. Giallo Naftolo S. (Giallo acido - citronina A). Sale sodico o potassico dell'acido dinitronaftolsulfonico.

2. Crisoidina. - Cloridrato di diamino-azo-benzolo.

3. Bordeaux B. - (Rosso solido B) Sale sodico dell'acido Naftilaminazo-2-Naftol-3-6-Disulfonico.

4. Ponceau 2 R. - (Rossoxilidina - Ponceau xilidina). Sale sodico dell'acido xilidin-azo-naftol-3-6-disulfonico.

5. Ponceau 3 R - (Ponceau Cumidina - Rosso Cumidina). Sale sodico dell'acido pseudo-cumidin-azo-2-Naftol-3-6-Disulfonico.

6. Rosso scarlatto Vittoria. - (Ponceau 4 R. - Scarlatto Vittoria 4 R. extra). Sale sodico dell'acido Naftionazo-2-naftol-6-8-disulfonico).

7. Eritrosina. - (Pirosina - Iodoeosina). Sale sodico o potassico della tetraiodo-fluorescina.

8. Eosina. - (Eosina solubile in acqua) Sale sodico potassico della tetrabromo-fluorescina.

9. Flossina. - Sale sodico o potassico della dicloro-tetra bromo-fluorescina.

10. Bleu anilina. - (Bleu genziana - Bleu opale - Bleu solubile all'alcool) Cloridrato o solfato ed acetato della trifenil-rosanilina.

11. Bleu solubile all'acqua. - Sale sodico od ammonico o di calcio dei derivati solfonici della trifenil-rosanilina o trifenil-p-rosalinina.

12. Verde luce. - (Verde acido S. O. F. - Verde luce S. - Verde luce giallastro) sale sodico o di calcio dell'acido dietil-dibenzil-trifonil carbinol-trisulfonico.

13. Verde malachite (Verde nuovo - Verde Vittoria - Verde diamante - Verde stabile - Verde Benzoile) ossalato del tetra metil-di-p-amido trifenil-metano.

14. Violetto Metile. - (Metil violetto - Violetto di Parigi) Cloridrato di tetra-penta ed esa-metil p. rosanilina.

15. Carminio d'indaco. - Indigotin-di-sulfonato-sodico.

b) tutti i coloranti naturali organici eccetto i seguenti:

1. I colori della frutta e radici alimentari o le lacche di alluminio che si ottengono da detti coloranti.

2. Zafferano.

3. Curcuma.

4. Clorofilla.

5. Indaco (anche sintetico).

6. Cocciniglia ed il rosso di cocciniglia.

7. Caramello.

8. Nerofumo.

c) i coloranti, sia organici, sia inorganici, i quali contengono arsenico, antimonio, bario, cadmio, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, uranio, e derivanti dal cianogeno.