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REGIO DECRETO 22 dicembre 1922, n. 1641

Che concede amnistia e indulto per reali comuni, militari e annonari. (022U1641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  guardasigilli  ministro  segretario  di
Stato per la giustizia  e  gli  affari  di  culto,  di  concerto  col
presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno,  e  coi
ministri delle finanze, della guerra e della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' concessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale,
nel  Codice  penale  per  l'esercito,  nel  Codice  penale   militare
marittimo  e  nelle  altre  leggi,  anche  finanziarie,  commessi  in
occasione o per causa di movimenti politici o determinati da  movente
politico, quando il fatto sia stato commesso per un  fine  nazionale,
immediato o mediato. 
 
  L'amnistia non si applica a chi abbia concorso nel reato per motivi
esclusivamente personali. 
 
  Per i militari, i funzionari in servizio di  pubblica  sicurezza  o
gli agenti della forza pubblica, l'amnistia si applica anche ai reati
commessi nell'esercizio od in occasione delle loro funzioni o  sempre
in movimenti o competizioni di  carattere  politico  o  provocati  da
cause o moventi politici;  quando  non  vi  abbiano  concorso  motivi
personali.