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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1921, n. 1861

Contenente disposizioni modificativo del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo. (021U1861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 560 (in G.U. 15/04/1926, n. 88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-12-1921
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Su proposta del ministro dell'industria e  commercio,  di  concerto
con i ministri della giustizia e del tesoro; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Limitatamente alle societa' cooperative esercenti il credito e alle
societa' anonime o in accomandita per azioni, il capitale delle quali
dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5  milioni,  e
in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro
cessazione dei pagamenti e' conseguenza di avvenimenti straordinari e
impreveduti,  o  altrimenti  scusabili,  oppure  concorrano   ragioni
evidenti di interesse della massa creditoria, e' richiamato in vigore
l'articolo 827 gia' abrogato del Codice  di  commercio,  insieme  con
tutte le disposizioni a cui quell'articolo fa richiamo, del capo  II,
titolo VI, libro III del Codice di commercio, salvo le  modificazioni
portate dagli articoli seguenti.