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REGIO DECRETO 13 febbraio 1921, n. 196

Che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1441, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche telefoniche e delle collettorie postali, del personale delle medesime, degli agenti rurali e degli esercenti posti telefonici pubblici. (021U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-4-1921 al: 31-12-1925
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, riguardante l'ordinamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, e il Regio decreto 30 settore 1920, n. 1141;

Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 8 giugno 1920, n. 770 riflettenti la riforma organica della Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546 e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, approvato con R. del 22 dicembre 1910, n. 936, modificato con successivi decreti;

Visto il regolamento organico per il personale telefonico, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, numero 574, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n 2101, relativo alla Cassa mutua per le cauzioni di ricevitori postali grafici e telefonici, e n. 2102, riguardante il trattato di assicurazione sulla vita a favore dei ricevitori medesimi;

Viste le leggi 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, 18 luglio 1917, n.1143, riguardante la protezione ed assistenza di orfani di guerra, nonché i relativi regolamenti di esecuzione;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1919, n. 67, concernente la riduzione del servizio postale e telegrafico nei giorni festivi;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1919, n. 212, sul contratto d'impiego privato;

Visti i RR. decreti 21 aprile 1919, n. 693 concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia per le persone che prestano l'opera alle dipendenze altrui, 19 ottobre 1919, n. 2214, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, nonché i relativi regolamenti di esecuzione;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1364, apportante miglioramenti economici al personale delle ricevitorie e agli agenti rurali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, modificato col R decreto 30 settembre 1920, n. 1441, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e delle collettorie postali, del personale delle medesime, degli agenti rurali e degli esercenti di posti telefonici pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Pasqualino-Vassallo.

Visto, Il guardasigilli: Fera.