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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1920, n. 749

Contenente provvedimenti per il rinnovamento dei servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali. (020U0749)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I capi d'Istituto e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie e normali governative che, anteriormente alla nomina ad impiego stabile, abbiano prestato, prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, servizio continuativo, per almeno un anno scolastico, in qualità di incaricati fuori ruolo, nelle predette scuole, potranno chiedere il riconoscimento del sevizio prestato ai fini del conseguimento del diritto a pensione o indennità in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed al R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.