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LEGGE 6 agosto 1893, n. 456

Che concerne le pensioni agli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-convitti e degli Istituti provinciali e comunali di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto della conversione in governativi degli Istituti medesimi, passano al servizio dello Stato. (093U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))