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REGIO DECRETO 22 gennaio 1920, n. 100

Che consente speciali facilitazioni per la immatricolazione nelle RR. Università o nei RR. Istituti di istruzione superiore agli ufficiali che lasciano il servizio per riduzione di quadri. (020U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-3-1920
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795; 
 
  Veduto il  regolamento  generale  universitario  approvato  con  R.
decreto 9 agosto 1910, n. 796; 
 
  Udito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli ufficiali del R. esercito  in  servizio  attivo  permanente,  i
quali per l'attuale riduzione dei quadri cesseranno  da  tale  stato,
potranno, se forniti del prescritto titolo di  studi  medi,  ottenere
l'immatricolazione alle Regie Universita'  od  ai  Regi  Istituti  di
istruzione  superiore  con  l'abbreviazione  di  un  anno  di  corso,
qualunque sia la Facolta' o scuola da essi prescelta.