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REGIO DECRETO 28 settembre 1919, n. 2514

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Fermo ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale. (019U2514)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-2-1920
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere
di commercio e industria e il regolamento approvato col R. decreto 19
febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima; 
 
  Viste le deliberazioni della Camera di  commercio  e  industria  di
Fermo 12 agosto 1915 e 25 ottobre 1917; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore del commercio; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato,  per
l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti  e
consumi alimentari; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La Camera di commercio e  industria  di  Fermo  e'  autorizzata  ad
imporre sugli esercenti commercio temporaneo e girovago  nel  proprio
distretto camerale una tassa in base alla tariffa seguente: 
 
    1°   per   esercizi   temporanei   di   manifatture,    mercerie,
chincaglierie, confezioni e mode: 
 
      da uno a quindici giorni, L. 15; 
 
      per un mese, L. 25; 
 
      per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 10. 
 
    2º per ogni altro esercizio temporaneo in locali chiusi: 
 
      da uno a quindici giorni, L. 12; 
 
      per un mese, L. 20; 
 
      per ogni mese successivo o frazione di mese, L. 8. 
 
      per ogni altro esercizio temporaneo esercitato su  vie,  piazze
ed aree pubbliche o cortili e anditi di palazzi con banchi fino  alla
superficie di quattro metri quadrati, la tassa e': 
 
      per ogni settimana o frazione di settimana, L. 3; 
 
      per ogni metro quadrato in piu', L. 0.75. 
 
  Per gli esercenti il commercio girovago: 
 
    1° agli esercenti che conducono la loro merce su carretti a mano,
per bimestre, L. 3; 
 
    2° agli esercenti la cui merce viene trainata da cavalli,  asini,
muli, oppure con altri mezzi di locomozione animale o meccanica,  per
bimestre e per veicolo, L. 6.