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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1919, n. 1971

Che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato. (019U1971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-12-1919
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di  Stato
per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I gradi della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale
sono i seguenti: 
 
  direttore generale; 
 
  direttore capo di divisione; 
 
  segretario. 
 
  In ogni Direzione generale il ministro puo' designare  uno  o  piu'
direttori capi di divisione incaricati di coadiuvare ed,  occorrendo,
di supplire il direttore generale. 
 
  In ogni divisione il direttore generale puo' designare uno  o  piu'
segretari incaricati di coadiuvare ed,  occorrendo,  di  supplire  il
direttore capo di divisione, ed ove sia  il  caso  di  presiedere  ai
reparti di servizio.