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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 6 luglio 1919, n. 1420

Concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. esercito e della R. marina alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra. (019U1420)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-9-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito e il regolamento per la  sua  esecuzione  approvato  con  R.
decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 6 marzo 1898,  n.  59,  sull'avanzamento  dei  corpi
militari della R. marina ed il relativo regolamento approvato con  R.
decreto 4 settembre 1898, n. 444 e le successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, che  approva  il  testo
unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, e successive
modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della
guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro e con quello
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nei casi di promozione postuma di ufficiali del  Regio  esercito  e
della Regia marina alle cui famiglie spetti la pensione  privilegiata
di guerra, gli assegni relativi  al  nuovo  grado  debbono,  ai  soli
effetti  della  liquidazione   della   pensione   anzidetta,   essere
considerati come decorrenti  dalla  data  a  cui  e'  fatta  risalire
l'anzianita' del grado. 
 
  La presente disposizione ha effetto retroattivo, non oltre pero' il
29 settembre 1911, data in cui ha effetto la legge 23 giugno 1912, n.
667.