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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 18 maggio 1919, n. 1093

Che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati o si presumono emigranti, fissando altresì norme per il suo rilascio e le penalità da infliggersi ai contravventori. (019U1093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-7-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
esteri di concerto coi ministri dell'interno e delle finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I  cittadini  che  a  norma   delle   leggi   e   dei   regolamenti
sull'emigrazione sono  considerati  o  si  presumono  emigranti,  per
uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. 
 
  Il passaporto per  l'estero  per  i  cittadini,  di  cui  al  comma
precedente  e'  rilasciato  dalle   autorita'   competenti   indicate
nell'art. 1 del R.  decreto  31  gennaio  1901,  n.  36,  secondo  le
istruzioni impartite dal Commissariato dell'emigrazione.