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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1919, n. 662

Che estende ad alcune zone della provincia romana le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, numero 491, e stabilisce altri provvedimenti per la bonifica dell'Agro romano. (019U0662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-5-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e la legge 17 luglio
1910, n.  491,  concernenti  il  bonificamento  e  la  colonizzazione
dell'Agro romano; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto coi ministri segretari di  Stato  per  l'interno,  per  i
lavori pubblici, per la grazia e giustizia e culti, pel tesoro e  per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647,  e  della
legge 17 luglio 1910, n. 491, per il bonificamento dell'Agro romano e
del presente decreto Luogotenenziale sono estese alle  seguenti  zone
della provincia di Roma: 
 
    a) i terreni dell'Agro pontino compresi tra  la  base  dei  monti
Lepini e  colli  Albani,  il  mar  Tirreno  e  costituenti  la  parte
pianeggiante dei terreni dei comuni  di  Cisterna,  Sermoneta,  Sezze
Romano, Piperno, Sonnino, Terracina, San Felice Circeo; 
 
    b) i terreni della valle del Tevere compresi  nei  territori  dei
comuni  di  Monterotondo,  Palombara  Sabina,  Montelibretti,  Riano,
Castelnuovo di Porto, Leprignano e Fiano Romano; 
 
    c) i terreni dei territori dei comuni di Anzio e Nettuno.