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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1918, n. 1940

Che proroga il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento, stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 agosto 1918, n. 1287. (018U1940)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1919)
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Testo in vigore dal: 30-5-1919
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, numero 1550  che
provvede pel ritiro delle monete divisionali d'argento; 
 
  Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1990, 24 marzo
1918, n. 413 e 18 agosto 1918, n. 1287,  per  effetto  dei  quali  e'
stato successivamente prorogato fino a tutto il 31 dicembre  1918  il
termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di accordare una ulteriore proroga per tale
cambio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto col ministro delle poste e telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine utile  per  la  presentazione  al  cambio  delle  monete
divisionali d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 19 agosto
1918, n. 1287, al 31 dicembre 1918, e' prorogato a tutto il 30 aprile
1919. ((1)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                              Orlando - Nitti - Fera. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 695 ha disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Il termine utile per la presentazione
al cambio delle monete divisionali di argento, stabilito col  decreto
Luogotenziale 12 dicembre 1918,  n.  1940,  al  30  aprile  1919,  e'
prorogato a tutto il 30 settembre 1919".