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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1918, n. 386

Concernente provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico dell'Adriatico e Jonio. (018U0386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1918
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-4-1918
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  i  trasporti
marittimi e ferroviari, di concerto con quelli  del  tesoro  e  della
marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai proprietari delle navi a vela e dei  galleggianti  da  traffico,
che  siano  rimasti  assolutamente  inoperosi  nei  porti  dei   mari
Adriatico e Jonio per effetto della  guerra  e  che  siano  posti  in
istato di perfetta navigabilita'  entro  tre  mesi  dalla  cessazione
delle ostilita', sara' concesso un premio di L. 15 per tonnellata  di
stazza netta fino al limite di 25 tonnellate  e  di  L.  5  per  ogni
tonnellata eccedente le 25. 
 
  Il pagamento di tale premio sara' effettuato dopo che dette navi  o
galleggianti avranno ripreso l'esercizio del traffico.