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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 agosto 1917, n. 1450

Concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (017U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/1917
Il Decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889 ha succesivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/05/1919.
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-9-1917
al: 15-4-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a noi delegata; 
 
  Sentito il consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del nostro segretario di Stato per  l'industria,  il
commercio e il lavoro, di  concerto  coi  ministri  dell'interno,  di
grazia  e  giustizia  e  dei  culti,  delle  finanze,  del  tesoro  e
dell'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  In virtu' del presente decreto  si  intendono  assicurati  di  pien
diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo  dall'eta'  di  nove
anni ai settantacinque compiuti: 
 
    a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti  ad
aziende agricole o forestali; 
 
    b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche
naturali,  che  prestano  opera  manuale  abituale  nelle  rispettive
aziende. 
 
  Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati; 
 
    c) i sovrastanti  ai  lavori  di  aziende  agricole  e  forestali
qualora abbiano  una  rimunerazione  media  giornaliera,  compresi  i
compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per
300 giorni lavorativi.