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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1917, n. 1035

che stanzia un fondo di venti milioni per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, per somministrazioni agli agricoltori, a termini del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, per l'incremento della cultura dei cereali. (017U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  1-7-1917 al: 15-11-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili possono essere concesse agli Istituti di Credito agrario, autorizzati con leggi speciali, anticipazioni fino ad un importo di lire 20 milioni, da prelevare sul fondo di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711.

Con decreti del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, sarà stabilita di volta in volta la misura delle anticipazioni da farsi a ciascun Istituto di credito agrario.