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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1917, n. 1029

Col quale viene prorogata al 31 dicembre 1917 l'abolizione temporanea del dazio doganale sul grano ed altri cereali e loro derivati. (017U1029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1917
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Testo in vigore dal: 15-7-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  coi  ministri  segretari  di  State  per  le  finanze,  per
l'interno, per il tesoro, per i trasporti marittimi  ferroviari,  per
l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretate, e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono prorogati a tutto il al 31 dicembre 1917, gli effetti  del  R.
decreto  31  gennaio  1915,  n.  50,   col   quale   furono   aboliti
temporaneamente il dazio sul  grano,  sugli  altri  cereali  e  sulle
farine,  e  autorizzati  altri  provvedimenti,  nonche'  quelli   del
decreto'  Luogotenenziale  21  novembre  1915,  n.  1664,   con   cui
l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 giugno 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                 Boselli - Meda - Orlando - Carcano - 
 
                                   Bianchi - Raineri - De Nava. 
 
  Visto, il guardasigilli: Sacchi.