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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1917, n. 826

Col quale la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a concedere una proroga alla Camera di commercio di Napoli per il pagamento di un suo debito. (017U0826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-6-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 12 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato T; 
 
  Visto l'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla preposta del ministro del tesoro, di  concetto  col  ministro
dell'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato  T  all'art.  39
della legge 8 agosto 1895, n. 486, la Cassa di risparmio del Banco di
Napoli  e'  autorizzata  a  concedere  alla  Camera  di  commercio  e
industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere  dal  1°
gennaio 1915, del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7  luglio
1902, n. 318, per estinguere  con  una  rata  annuale  posticipata  e
costante di L. 15.925,86, tra capitale  ed  interessi,  il  residuale
debito di L. 275.390,51  per  il  mutuo  ipotecario  di  L.  500.000,
stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895.