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DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 maggio 1916, n. 666

Concernente alcune disposizioni relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo. (016U0666)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 20-6-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, per l'applicazione del
3° numero dell'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive
modificazioni al decreto stesso; 
 
  Visto il R. decreto n. 507, del 4 dicembre 1898,  che  determina  i
requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla  milizia
territoriale aspiranti  alla  nomina  a  sottotenente  nella  milizia
stessa, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 31 dicembre 1914,  n.
1431, riguardante provvedimenti per i quadri; 
 
  Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, del 10 gennaio  1915,
n.  9,  relativo  alla  nomina  di  sottotenenti  di  complemento  di
artiglieria e genio da adibire ai servizi tecnici delle armi stesse; 
 
  Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge,
riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di
complemento; 
 
  Visto il R. decreto n. 690,  del  22  maggio  1915,  col  quale  e'
indetta la mobilitazione generale del R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto n. 703,  del  22  maggio  1915,  col  quale  e'
ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno; 
 
  Visti i  decreti  Luogotenenziali  22  agosto  1915,  n.  1293,  12
settembre 1915, n. 1395, 26 settembre 1915, n.  1494  e  14  novembre
1915, n. 1646; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La  prova  e  l'esperimento,  per  la  nomina  di   marescialli   a
sottotenenti in servizio  attivo  permanente  sulla  base  del  n.  3
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per i  marescialli
delle colonie, avranno luogo nelle rispettive  colonie  in  localita'
che  sara'  designata  dal  comando  delle  truppe,  davanti  ad  una
Commissione unica per le  quattro  armi,  presieduta  dal  comandante
delle truppe e formata da quattro ufficiali superiori o capitani,  e,
possibilmente, uno per ciascuna delle quattro armi combattenti.