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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 febbraio 1916, n. 245

Concernente la nomina ad ufficiale medico di complemento. (016U0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge  sull'avanzamento
nel R. esercito approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626; 
 
  Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio
degli ufficiali in congedo; 
 
  Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, da convertirsi in legge,
riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento; 
 
  Viste le norme per l'esecuzione del suddetto R.  decreto  28  marzo
1915, n. 357, decreto Ministeriale 13 gennaio 1916; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio 1915,  col
quale e' abolito, per la durata della guerra, ogni  limite  superiore
di eta' per la nomina ad ufficiale medico di complemento; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 1842, del 31 dicembre 1915, col
quale e' prorogata, per la durata della  guerra,  l'applicazione  del
suddetto R. decreto 28 marzo 1915, n. 357; 
 
  Visto il R. decreto n.  703  del  22  maggio  1915,  col  quale  e'
ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno; 
 
  Considerata la necessita' e l'urgenza  di  provvedere  alle  sempre
crescenti esigenze del servizio sanitario; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Tenuto conto delle norme esecutive che fanno seguito al R.  decreto
28 marzo 1915, n. 357, modificate dal decreto Ministeriale 13 gennaio
1916,  gli  ufficiali  medici  attualmente  inscritti  nel  ruolo  di
complemento,  i  quali  posseggano  titoli  superiori  al  grado  che
rivestono, nonche' quelli di milizia territoriale e  di  riserva  che
dichiarino di far passaggio, pel tempo della guerra, nel ruolo  degli
ufficiali medici di complemento, potranno  ottenere,  a  domanda,  il
grado corrispondente ai titoli posseduti. ((1)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                   SALANDRA - ZUPELLI 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1, lettera b)) che sono prorogate fino al 30 aprile 1921  le
disposizioni  relative  all'avanzamento  e  stato   degli   ufficiali
contenute nel Decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 245. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  1)  che  la  seguente
modifica avra' effetto dal 1° novembre 1920.