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LEGGE 21 dicembre 1915, n. 1774

Concernente la proroga dell'esercizio provvisorio 1915-916. (015U1774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1916
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni della legge 22 maggio  1915,  n.  671,  concernenti
l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'anno finanziario  1915-916,
continueranno ad avere effetto anche nel secondo  semestre  dell'anno
stesso, fino a quando i singoli stati di  previsione  delle  spese  e
dell'entrata non siano stati approvati per legge.