stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1915, n. 1480

Col quale vengono stabilite alcune norme intorno alle nomine ed alle funzioni dei delegati commerciali. (015U1480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1920)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-10-1915
al: 2-3-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata o  dei  poteri  al  Governo
conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il R. decreto del 21 dicembre 1905, n. 658, col  quale  viene
regolato il servizio dei delegati commerciali all'estero; 
 
  Visto il R. decreto del  23  novembre  1911,  n.  1280,  col  quale
vengono stabilito determinate norme per il richiamo  all'intorno  dei
delegati commerciali all'estero; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato, per l'agricoltura,
l'industria o il commercio, di concerto col  ministro  segretario  di
Stato gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2 del R. decreto 21 dicembre 1905, n. 658,  e'  sostituito
il seguente: 
 
  « Art. 2. - L'incarico di delegato commerciale e' temporaneo ed  e'
conferito al massimo  per  un  quinquennio.  Puo'  l'incarico  essere
successivamente confermato alla stessa persona, quando  dal  ministro
ne sia riconosciuta l'opportunita', 
 
  «  Per  i  primi  due  anni  l'incarico  e'  affidato  in  via   di
esperimento.  Qualora  i  risultati  di  tale   prova   siano   stati
favorevoli, il delegato  rimane  confermato  definitivamente  per  il
periodo fissato nel relativo decreto Ministeriale ».