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REGIO DECRETO 6 maggio 1915, n. 590

Recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle solfare della Sicilia. (015U0590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-5-1915
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consorzio solfifero siciliano e' autorizzato ad erogare a favore
del Sindacato obbligatorio  per  gli  infortuni  degli  operai  nelle
solfare della Sicilia la somma occorrente per sopperire ai  disavanzi
verificatisi nelle gestioni annuali del Sindacato stesso fino  al  31
dicembre 1914, nella misura che, per ogni  singolo  esercizio,  sara'
determinata dal Ministero di agricoltura, industria e  commercio,  in
base al regolamento tecnico. 
 
  La somma erogata per sopperire al disavanzo  di  ciascun  esercizio
del Sindacato sara' addebitata ai consorziati o loro aventi causa, in
misura proporzionale alla quantita' di zolfo prodotto,  rappresentata
dalle fedi di deposito emesse nel corrispondente periodo di  tempo  e
sara' compensata all'atto della ripartizione delle  attivita'  finali
prevista dall'art. 21 della legge 30 giugno 1910 n. 361.