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REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1915, n. 50

Col quale vengono temporaneamente aboliti i dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine, si autorizzano i ministri dei lavori pubblici e della marina ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi del grano e della farina di grano nell'interno del Regno e viene data altresì facoltà al ministro dell'interno di ordinare l'accertamento dei prodotti anzidetti e di stabilire norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del grano. (015U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1916, n. 1825 (in G.U. 13/01/1917, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-2-1915
al: 8-7-1915
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia, delle
finanze,  del  tesoro,  della   marina,   dei   lavori   pubblici   e
dell'agricoltura, industria, e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle  farine
sono aboliti temporaneamente a partire dal 1° febbraio e fino a tutto
il 30 giugno 1915.