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REGIO DECRETO 20 dicembre 1914, n. 1373

Che concerne il rimborso dei depositi presso Istituti di varia natura e il pagamento delle cambiali. (014U1373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-1915
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Nostri decreti 4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto  1914,  n.
821, 27 settembre 1914, n. 1033, 24 novembre 1914, n. 1283; 
 
  Ritenuta la opportunita' di  avviare  a  regolare  sistemazione  le
funzioni del credito pubblico; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto col  presidente
del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri  del
tesoro, delle finanze e della grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le Casse di risparmio ordinarie, i Monti  di  pieta'  che  ricevono
depositi, gli Istituti di  credito,  le  Banche  per  azioni,  mutue,
cooperative, le Casse rurali, le Ditte  bancarie,  sono  autorizzate,
per il periodo di tempo dal l° gennaio al 31 marzo 1915, a limitare i
rimborsi, complessivamente per ogni singolo  conto,  delle  somme  da
essi dovute, per tutte le categorie  di  depositi  e  conti  correnti
esigibili nello stesso periodo di tempo,  nella  misura  del  20  per
cento in ciascun mese, calcolato sul debito residuo  al  31  dicembre
1914, escluse le somme di cui all'art. 4 e sempre col  limite  minimo
di lire cento per ciascun mese. 
 
  Ogni moratoria cessera' col 1° aprile 1915. 
 
  La facolta' di limitare i rimborsi e' esclusa per i tre Istituti di
emissione, che rimangono obbligati a rimborsare interamente le  somme
ricevute in conto corrente.