stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 novembre 1913, n. 1515

Col quale vengono apportate alcune modificazioni alle tabelle di indennità per missione ed ispezioni dovute ai funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi. (013U1515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-3-1914
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tabella, allegato n. 2, al regolamento organico  approvato
col R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, che indica le  indennita'
dovute per missioni o visite d'ispezione ai funzionari dipendenti dal
Ministero delle poste e dei telegrafi; 
 
  Visto il R. decreto  n.  362  del  16  maggio  1907  relativo  alle
indennita' di missione da corrispondersi agli agenti di  manutenzione
(gia' guardafili) con funzioni di dirigenti squadre; 
 
  Viste la legge 25 giugno 1911, n. 575,  relativa  ai  provvedimenti
per gli  anziani  ed  all'elevazione  dei  minimi  di  stipendio  del
personale del Ministero delle poste e dei  telegrafi,  e  le  annesse
tabelle che sostituiscono quelle allegate alle leggi 19 luglio  1907,
n. 515 e 30 giugno 1908, n. 304 (ruolo postale-telegrafico); 
 
  Visto il R. decreto n. 857 del 30  giugno  1912,  che  modifica  il
regolamento speciale per il personale degli uffici di 2ª e 3ª classe; 
 
  Visto il R. decreto dell'8  settembre  1913,  con  il  quale  viene
elevata la indennita' di missione agli impiegati a L. 2000 incaricati
delle funzioni di ispettori aggiunti; 
 
  Riconosciuta la necessita' di elevare la misura delle indennita' di
soggiorno per gli agenti di manutenzione pareggiandola a  quella  dei
portalettere e commessi di ogni classe; 
 
  Sentito il Consiglio di amministrazione; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il parere del Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, interim per le poste e per i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  indennita'  di  missione  da  corrispondersi  agli  agenti   di
manutenzione viene portata da L. 1,50 a L. 2 per  la  giornaliera  di
soggiorno, ferma restando quella di L. 1 per  la  pernottazione.  Non
variano le indennita' di missione dovute agli agenti di  manutenzione
con funzioni di dirigenti di squadra.