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REGIO DECRETO 29 maggio 1913, n. 828

Col quale viene modificalo l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, concernente il risanamento della città di Napoli. (013U0828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-8-1913
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il regolamento approvato con R. decreto 12  marzo  1885,  n.
3003, per la esecuzione della legge 15 gennaio  1885,  n.  2892,  pel
risanamento della citta' di Napoli; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio  dei  ministri,  e  del
Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'articolo 7 del regolamento approvato con R.  decreto  12  marzo
1885, n. 3003, e' sostituito il seguente: 
 
  E' istituita presso il Ministero dell'interno  una  Commissione  da
nominarsi ogni triennio per decreto Reale composta: 
 
    a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato,  che
la presiede; 
 
    b) di un consigliere della Corto di cassazione di Roma; 
 
    c) di un funzionario del genio civile di grado non  inferiore  ad
ispettore superiore; 
 
    d) di un sostituto avvocato generale erariale; 
 
    e)  del  direttore  capo  della  divisione  amministrativa  della
direzione generalo di sanita'; 
 
    f) di un funzionario della direzione generale  per  la  vigilanza
sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere  di
risanamento della  citta'  di  Napoli,  di  grado  non  inferiore  ad
ispettore del tesoro; 
 
    g) del direttore capo di ragioneria del Ministero dell'interno. 
 
  Il ministro dell'intorno procede di volta in volta  alla  supplenza
dei componenti la Commissione in caso di assenza o di impedimento, ed
alla nomina del segretario della Commissione. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 maggio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Giolitti - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.