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LEGGE 18 luglio 1912, n. 806

Concernente lo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. (012U0806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-9-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
       Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  grado  conferito  con  decreto  reale  costituisce   lo   stato
dell'ufficiale. 
 
  Il grado e' distinto dall'impiego.