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DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194

Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. (12G0220)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2012.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2013)
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Testo in vigore dal: 17-11-2012
al: 16-1-2013
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  integrative  per  assicurare  la  tempestivita'   delle
procedure per la ripresa  dei  versamenti  tributari  e  contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2012; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto operano  per  lo  specifico
fine di completare quelle  di  cui  all'articolo  11,  comma  7,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo  scopo  di  garantire  la
tempestivita' delle procedure del finanziamento di  cui  al  predetto
comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati  dal  sisma  del
maggio 2012. 
  2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa  di  cui
al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174  del  2012  gia'
rientrano  i  titolari  di  reddito  di   impresa   commerciale,   il
finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'articolo 11 puo' essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7 del citato articolo 11: 
    a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente  ai  danni
subiti in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi  rispettivamente
svolte, ai contributi di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6
giugno 2012 n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e
premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del
2012, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013; 
    b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,  proprietari  di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione  AeDES,  per  il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per  accedere  al
finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n.
174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al  medesimo
comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo  11  del
citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per  i  soggetti
di cui al comma  2,  lettera  a),  l'autodichiarazione,  nella  parte
riguardante la "ripresa piena dell'attivita'",  si  intende  riferita
alla loro attivita' di lavoro autonomo  ovvero  agricola;  la  stessa
parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al comma  2,
lettera b). 
  4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da  10  a
13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.