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LEGGE 21 luglio 1911, n. 861

Concernente la istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasi isolati e privi di scuola normale. (011U0861)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-9-1911
al: 31-7-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei comuni  che  sono  sedi  di  ginnasio  isolato,  governativo  o
pareggiato, e privi di scuola normale, si puo' istituire, con decreto
Reale, un corso magistrale biennale. 
 
  Le  spese  per  i  locali,   l'illuminazione,   il   riscaldamento,
l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale  di
servizio sono a carico dell'ente che provvede a queste spese  per  il
ginnasio.