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REGIO DECRETO 26 giugno 1910, n. 558

Che modifica la tabella organica degli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di cassazione e di appello, ai tribunali civili e penali e alle preture. (010U0558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-7-1910
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 13 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, col quale  il
Governo del Re fu autorizzato  a  sottoporre  a  revisione  il  ruolo
organico degli ufficiali giudiziari, e, occorrendo, a modificarlo con
R. decreto; 
 
  Visto il R. decreto 17 dicembre 1903,  n.  487,  che  determina  il
numero degli ufficiali giudiziari e la ripartizione di essi presso le
autorita' giudiziarie in conformita' dell'annessa tabella; 
 
  Ritenuta la convenienza di modificare il numero e  la  ripartizione
degli ufficiali giudiziari in alcuni distretti di Corte d'appello; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tabella organica degli ufficiali giudiziari addetti  alle  Corti
di cassazione e di appello, ai  tribunali  civili  e  penali  e  alle
preture, approvata col R.  decreto  17  dicembre  1903,  n.  487,  e'
modificata in conformita' dell'elenco annesso  al  presente  decreto,
visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.