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LEGGE 17 luglio 1910, n. 515

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito. (010U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1910 al: 12-7-1913
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Art. 1



Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra: testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell' 8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, numero 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

(a) L'esercito permanente, che è ordinato in dodici corpi d'armata, in venticinque divisioni territoriali e tre divisioni di cavalleria, si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri;

2 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi);

94 reggimenti fanteria di linea (1129 compagnie e 94 depositi);

12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

88 distretti di reclutamento;

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni di rimonta;

36 reggimenti d'artiglieria da campagna (193 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi);

2 reggimenti di artiglieria pesante campale (20 batterie, 2 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi);

10 reggimenti di artiglieria da fortezza (98 compagnie e 10 depositi);

6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi);

1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie);

10 compagnie treno del genio;

12 compagnie di sanità;

12 compagnie di sussistenza;

corpo invalidi e veterani;

scuole militari;

riparti palafrenieri;

Istituto geografico militare;

stabilimenti d'artiglieria e genio;

ospedali militari e farmacia centrale militare;

stabilimenti di commissariato;

tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;

stabilimenti militari di pena.

(b) La milizia mobile e la milizia territoriale si compongono di unità delle diverse armi il cui numero è stabilito per decreto reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) ufficiali;

b) truppa.

a) Ufficiali.

La progressione dei gradi degli ufficiali la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;

Tenente generale, tenente generale medico;

Maggior generale, maggior generale medico.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;

Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario (per i soli ufficiali in congedo), maestro direttore di banda.

b) Truppa.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergenti maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

Caporali.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali.

Caporale, carabiniere.

Soldati.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 7.

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'art. 1, lett. a), che sono permanentemente mantenuti in servizio, consta:

a) dello stato maggiore generale;

b) del corpo di stato maggiore;

c) dell'arma dei carabinieri reali;

d) dell'arma di fanteria;

e) dell'arma di cavalleria;

f) dell'arma d'artiglieria;

g) dell'arma del genio;

h) del personale dei distretti di reclutamento;

i) del corpo invalidi e veterani;

l) del corpo sanitario militare;

m) del corpo di commissariato militare;

n) del corpo contabile militare;

o) del corpo veterinario militare;

p) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

A) Stato maggiore generale.

Art. 9.

Fanno parte dello stato maggiore generale:

a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;

b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque comandanti di divisione militare territoriale e tre comandanti di divisione di cavalleria;

d) tutti gli altri ufficiali generali.

Il numero per ogni grado di ufficiali generali risulta dalla annessa tabella n. 1.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

b) il Consiglio dell'esercito, per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito.

La composizione di tali consessi è determinata per decreto Reale.

B) Corpo di stato maggiore.

Art. 11.

Il comando del corpo di stato maggiore, sotto la dipendenza del capo di stato maggiore dell'esercito, attende agli studi per la preparazione della guerra.

Art. 12.

Soppresso.

D) Arma di fanteria.

Art. 17.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato delle truppe da montagna, il quale è preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna:

b) quarantotto comandi di brigata di fanteria;

c) tre comandi di brigata alpina;

d) due reggimenti granatieri;

e) novantaquattro reggimenti fanteria di linea;

f) dodici reggimenti bersaglieri;

g) otto reggimenti alpini.

Art. 18.

Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Ad ogni reggimento di fanteria di linea è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie), uno dei quali di ciclisti, e di un deposito.

Art. 19.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

Ad ogni battaglione alpino è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Art. 20.

Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è costituito con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;

quattro compagnie di disciplina;

un carcere militare;

un reclusorio.

Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facolta del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

E) Arma di cavalleria.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale di cavalleria;

b) tre comandi di divisione di cavalleria;

c) otto comandi di brigata di cavalleria;

d) ventinove reggimenti di cavalleria;

e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Art. 26.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una Direzione militare e di un personale inferiore civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto Reale.

F) Arma d'artiglieria.

Art. 27.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);

b) un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (1);

c) nove comandi d'artiglieria da campagna;

d) quattro comandi d'artiglieria da fortezza;

e) tredici direzioni d'artiglieria;

f) trentasei reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo;

l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza;

m) una direzione delle esperienze;

n) stabilimenti d'artiglieria;

o) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei riparti è stabilito per decreto reale.

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(1) Gli ispettori d'artiglieria, collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori di artiglieria.

Art. 29.

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di due gruppi di batterie e di un deposito. In totale settantadue gruppi, centonovantatre batterie (2), trentasei compagnie treno e trentasei depositi (3).

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, quattro gruppi di due batterie ciascuno (otto batterie), quattro compagnie treno e un deposito.

I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di gruppi e di batterie e un deposito. In totale otto gruppi e ventiquattro batterie;

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più gruppi di compagnie e di un deposito. In totale trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi.

I reggimenti di artiglieria pesante da campo si compongono di un numero vario di gruppi e batterie; in totale otto gruppi, venti batterie e due depositi.

Art. 30, 31, 31-bis soppressi.

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(2) Alcune di queste potranno essere da montagna.

(3) Ventiquattro depositi, coll'assegnazione di un nucleo di personale e cavalli, costituiscono la base di formazione delle batterie di milizia mobile.

G) Arma del genio.

Art. 32.

L'arma del genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato generale del genio, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);

b) due comandi delle truppe del genio;

c) cinque comandi territoriali del genio;

d) sei reggimenti del genio;

e) un battaglione specialisti del genio (cinque compagnie);

f) dieci compagnie treno del genio;

g) dodici direzioni del genio, tredici sottodirezioni e alcuni uffici delle fortificazioni, il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;

h) stabilimenti del genio.

(1) Gl'ispettori del genio, collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori del genio.

Art. 34.

Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcuni battaglioni delle compagnie del genio e un deposito.

In totale: ventiquattro battaglioni, sessantanove compagnie del genio e sei depositi.

Possono essere inoltre costituite delle sezioni per speciali servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.).

Le compagnie treno del genio sono in modo vario assegnate ai riparti dell'arma.

Art. 35.

Soppresso.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) Scuole militari.

Art. 47.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

a) la scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni militari-scientifiche che valgono a meglio svilupparne le attitudini e reggere i comandi superiori e gli alti incarichi militari, e a disimpegnare il servizio di stato maggiore.

Ad essa è unito un corso speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato;

b) la scuola militare, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è unito un corso speciale per sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie armi e nel corpo contabile;

c) l'accademia militare, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e del genio;

d) la scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali, per l'abilitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina a sottotenente;

e) la scuola d'applicazione di fanteria, per l'insegnamento sul tiro e su altri rami d'istruzione militare agli ufficiali di fanteria;

f) la scuola d'applicazione di cavalleria, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e sono destinati alla cavalleria. Vi è unito un corso speciale per ufficiali veterinari di complemento ed un altro per perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

g) la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per compiere l'istruzione teorica e pratica degli allievi che provengono dall'Accademia e sono destinati a queste due armi;

h) la scuola d'applicazione di sanità militare, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

i) collegi militari, per preparare i giovani all'ammissione alla scuola e all'Accademia militare; e a divenire ufficiali di complemento. Il numero di questi collegi è stabilito per decreto Reale;

l) la scuola centrale d'artiglieria da campagna e la scuola centrale d'artiglieria da fortezza, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, per formare sottufficiali maestri o istruttori di scherma e ginnastica.

Art. 47-bis.

Per l'istruzione della equitazione nelle varie scuole militari sono istituiti:

quattro squadroni palafrenieri di cavalleria;

un reparto palafrenieri d'artiglieria.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata e di divisione militare, i comandi d'artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali e le direzioni del genio, i distretti di reclutamento, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto Reale.

Art. 58.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) personale della giustizia militare;

b) ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;

c) professori e maestri civili nelle scuole militari;

d) farmacisti militari;

e) ragionieri d'artiglieria;

f) ragionieri geometri del genio;

g) capi tecnici d'artiglieria e del genio;

h) disegnatori tecnici;

i) ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti;

l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

m) assistenti del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'Amministrazione militare non sono compresi nella tabella della presente legge.

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 61.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

professori titolari;

professori aggiunti;

maestro direttore di scherma;

maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla tabella n. XVIII.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

CAPO VII.

Milizia mobile

Art. 68.

La milizia mobile consta di:

a) fanteria;

b) cavalleria;

c) artiglieria;

d) genio;

e) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fin dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla scissione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto Reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve esser fatta per decreto Reale.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 76.

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma, di cui al precedente articolo, nelle unità stabilite per decreto Reale.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto Reale.

Art. 79.

I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per centro di formazione i depositi dei reggimenti di fanteria; i battaglioni alpini si costituiscono presso i battaglioni alpini dell'esercito permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso i riparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva.

Art. 82.

La truppa di complemento è costituita da uomini delle classi di prima e seconda categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale ed esuberanti alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Articoli 83, 84, 85, 86.

Soppressi.

TABELLE ORGANICHE

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

5 generali d'esercito;

49 tenenti generali;

97 maggiori generali;

1 tenente generale medico;

3 maggiori generali medici.

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155 totale.
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N. B. Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro, di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

17 colonnelli;

3 colonnelli o tenenti colonnelli;

5 tenenti colonnelli o maggiori (a);

83 capitani.

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155 totale.
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(a) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.

Tabella n. III degli ufficiali dei carabinieri Reali (a).

12 colonnelli;

1 colonnello o tenente colonnello;

21 tenenti colonnelli;

50 maggiori;

208 capitani;

260 tenenti;

118 sottotenenti;

1 maestro direttore di banda.

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671 totale.
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(a) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria.

116 colonnelli;

256 tenenti colonnelli;

443 maggiori;

2166 capitani;

4208 tenenti e sottotenenti (a).

7189 totale.

96 maestri direttori di banda.

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7285 totale generale.
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(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. V degli ufficiali dei distretti di reclutamento (a).

88 tenenti colonnelli o maggiori;

176 capitani.

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264 totale.
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(a) Sono ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a).

29 colonnelli;

32 tenenti colonnelli;

45 maggiori;

241 capitani;

638 tenenti e sottotenenti (b).

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985 totale.
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(a) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il ministro della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che per ragioni di età debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al collocamento in detta posizione.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma d'artiglieria (a).

57 colonnelli;

82 tenenti colonnelli;

147 maggiori;

641 capitani;

1315 tenenti e sottotenenti (b).

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2242 totale.
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(a) Compresi gli ufficiali delle fortezze della soppressa tabella n. IX.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio.

28 colonnelli;

30 tenenti colonnelli;

46 maggiori;

218 capitani;

288 tenenti e sottotenenti (a).

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610 totale.
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(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. IX degli ufficiali delle fortezze.

Soppressa.

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare.

26 colonnelli medici

36 tenenti colonnelli medici;

113 maggiori medici;

314 capitani medici;

274 tenenti e sottotenenti medici (a).

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763 totale.
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(a) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare.

1 colonnello veterinario;

4 tenenti colonnelli veterinari;

16 maggiori veterinari;

85 capitani veterinari;

107 tenenti e sottotenenti veterinari (a).

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213 totale.
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(a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (a).

(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

19 colonnelli;

23 tenenti colonnelli;

26 maggiori;

181 capitani;

107 tenenti e sottotenenti.

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356 totale.
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(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei Collegi militari, stabilito per decreto Reale.