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LEGGE 17 luglio 1910, n. 515

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito. (010U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-8-1910
al: 12-7-1913
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le seguenti varianti alla legge di  ordinamento  del
R. esercito  e  dei  servizi  dipendenti  dall'Amministrazione  della
guerra: testo unico approvato con R. decreto n.  525  del  14  luglio
1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n.  303  del  21
luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio  1904,  n.
347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell' 8 luglio  1906,  n.  343  del  12
luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, numero 647  del  30  dicembre
1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn.  479  e
484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2  luglio
1908, n. 473 del 15 luglio 1909. 
 
                               CAPO I. 
 
                            Generalita'. 
 
                               Art. 1. 
 
  Il R. esercito comprende tutte  le  forze  militari  di  terra  del
Regno. Si divide in esercito permanente,  milizia  mobile  e  milizia
territoriale. 
 
    (a) L'esercito  permanente,  che  e'  ordinato  in  dodici  corpi
d'armata, in venticinque divisioni territoriali e  tre  divisioni  di
cavalleria, si compone sostanzialmente di: 
 
      12 legioni di carabinieri; 
 
      2 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi); 
 
      94 reggimenti fanteria di linea (1129 compagnie e 94 depositi); 
 
      12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi); 
 
      8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi); 
 
      88 distretti di reclutamento; 
 
      29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi); 
 
      depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni  di
rimonta; 
 
      36 reggimenti  d'artiglieria  da  campagna  (193  batterie,  36
compagnie treno e 36 depositi); 
 
      2 reggimenti di artiglieria pesante  campale  (20  batterie,  2
depositi); 
 
      1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie,  4  compagnie
treno ed 1 deposito); 
 
      2  reggimenti  d'artiglieria  da  montagna  (24  batterie  e  2
depositi); 
 
      10 reggimenti di artiglieria da fortezza  (98  compagnie  e  10
depositi); 
 
      6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi); 
 
      1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie); 
 
      10 compagnie treno del genio; 
 
      12 compagnie di sanita'; 
 
      12 compagnie di sussistenza; 
 
      corpo invalidi e veterani; 
 
      scuole militari; 
 
      riparti palafrenieri; 
 
      Istituto geografico militare; 
 
      stabilimenti d'artiglieria e genio; 
 
      ospedali militari e farmacia centrale militare; 
 
      stabilimenti di commissariato; 
 
      tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari; 
 
      stabilimenti militari di pena. 
 
    (b) La milizia mobile e la milizia territoriale si compongono  di
unita' delle diverse armi il cui  numero  e'  stabilito  per  decreto
reale. 
 
                               Art. 2. 
 
  I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie: 
 
      a) ufficiali; 
 
      b) truppa. 
 
                            a) Ufficiali. 
 
  La progressione dei gradi degli ufficiali la seguente: 
 
                         Ufficiali generali. 
 
    Generale d'esercito; 
 
    Tenente generale, tenente generale medico; 
 
    Maggior generale, maggior generale medico. 
 
                        Ufficiali superiori. 
 
  Colonnello, colonnello medico, colonnello  commissario,  colonnello
contabile, colonnello veterinario; 
 
  Tenente colonnello, tenente colonnello medico,  tenente  colonnello
commissario,  tenente  colonnello   contabile,   tenente   colonnello
veterinario; 
 
  Maggiore,   maggiore   medico,   maggiore   commissario,   maggiore
contabile, maggiore veterinario. 
 
                        Ufficiali inferiori. 
 
                              Capitani. 
 
  Capitano,   capitano   medico,   capitano   commissario,   capitano
contabile, capitano veterinario. 
 
                        Ufficiali subalterni. 
 
  Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli  ufficiali
in congedo), tenente contabile, tenente veterinario; 
 
  Sottotenente,  sottotenente  medico  (per  i  soli   ufficiali   in
congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo),
sottotenente  contabile,  sottotenente  veterinario   (per   i   soli
ufficiali in congedo), maestro direttore di banda. 
 
                             b) Truppa. 
 
  La progressione dei gradi di truppa e' la seguente: 
 
                           Sottufficiali. 
 
  Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª  classe),  maresciallo  d'alloggio  dei
carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario); 
 
  Sergenti maggiore, brigadiere dei carabinieri reali; 
 
  Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali. 
 
                              Caporali. 
 
  Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali. 
 
  Caporale, carabiniere. 
 
                              Soldati. 
 
  Appuntato, soldato, allievo carabiniere. 
 
                              CAPO II. 
 
                        Esercito permanente. 
 
                               Art. 7. 
 
  L'esercito permanente, ordinato nelle armi e  nei  corpi  descritti
nell'art.  1,  lett.  a),  che  sono  permanentemente  mantenuti   in
servizio, consta: 
 
      a) dello stato maggiore generale; 
 
      b) del corpo di stato maggiore; 
 
      c) dell'arma dei carabinieri reali; 
 
      d) dell'arma di fanteria; 
 
      e) dell'arma di cavalleria; 
 
      f) dell'arma d'artiglieria; 
 
      g) dell'arma del genio; 
 
      h) del personale dei distretti di reclutamento; 
 
      i) del corpo invalidi e veterani; 
 
      l) del corpo sanitario militare; 
 
      m) del corpo di commissariato militare; 
 
      n) del corpo contabile militare; 
 
      o) del corpo veterinario militare; 
 
      p) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti  militari
di pena. 
 
                     A) Stato maggiore generale. 
 
                               Art. 9. 
 
  Fanno parte dello stato maggiore generale: 
 
      a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in  tempo
di pace, sotto la dipendenza del ministro  della  guerra,  ha  l'alta
direzione degli studi per la preparazione della guerra; 
 
      b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando
di un'armata in guerra; 
 
      c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque  comandanti
di divisione militare territoriale e tre comandanti di  divisione  di
cavalleria; 
 
      d) tutti gli altri ufficiali generali. 
 
  Il numero per  ogni  grado  di  ufficiali  generali  risulta  dalla
annessa tabella n. 1. 
 
  Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari: 
 
      a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato,  per
risolvere, in tempo di pace, le piu' importanti questioni concernenti
la preparazione della difesa nazionale; 
 
      b) il Consiglio  dell'esercito,  per  dare  parere  sulle  piu'
importanti questioni riguardanti l'esercito. 
 
  La composizione di tali consessi e' determinata per decreto Reale. 
 
                     B) Corpo di stato maggiore. 
 
                              Art. 11. 
 
  Il comando del corpo di stato maggiore,  sotto  la  dipendenza  del
capo di stato maggiore  dell'esercito,  attende  agli  studi  per  la
preparazione della guerra. 
 
                              Art. 12. 
 
  Soppresso. 
 
                        D) Arma di fanteria. 
 
                              Art. 17. 
 
  L'arma di fanteria, di cui la tabella n.  IV  determina  il  numero
degli ufficiali di ogni grado, e' ordinata nel modo seguente: 
 
      a) un  ispettorato  delle  truppe  da  montagna,  il  quale  e'
preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei  reggimenti
alpini e dell'artiglieria da montagna: 
 
      b) quarantotto comandi di brigata di fanteria; 
 
      c) tre comandi di brigata alpina; 
 
      d) due reggimenti granatieri; 
 
      e) novantaquattro reggimenti fanteria di linea; 
 
      f) dodici reggimenti bersaglieri; 
 
      g) otto reggimenti alpini. 
 
                              Art. 18. 
 
  Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si  compone
di  uno  stato  maggiore,  tre  battaglioni  (ciascuno   di   quattro
compagnie) e un deposito. 
 
  Ad ogni reggimento di fanteria di linea e' assegnato un  nucleo  di
milizia mobile. 
 
  Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore,
quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie),  uno  dei  quali  di
ciclisti, e di un deposito. 
 
                              Art. 19. 
 
  Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore,  tre  o
quattro battaglioni e  un  deposito.  In  totale  si  hanno  ventisei
battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie. 
 
  Ad ogni battaglione  alpino  e'  assegnato  un  nucleo  di  milizia
mobile. 
 
                              Art. 20. 
 
  Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n.  V
determina il numero degli ufficiali di ogni grado, e' costituito  con
ufficiali in posizione di servizio ausiliario. 
 
                              Art. 21. 
 
  Le compagnie di disciplina e  gli  stabilimenti  militari  di  pena
comprendono: 
 
  un comando; 
 
  quattro compagnie di disciplina; 
 
  un carcere militare; 
 
  un reclusorio. 
 
  Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti sono scelti fra
quelli di qualsiasi arma in attivita', ed idonei a  tal  servizio,  i
quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero  sufficienti
le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, e' in
facolta del ministro della guerra di  sostituirli  con  ufficiali  di
qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario. 
 
                              Art. 23. 
 
  Gli stabilimenti militari di pena  sono  di  due  specie,  come  e'
stabilito dal Codice  penale  per  l'esercito,  cioe'  la  reclusione
militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione  e  di
lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina. 
 
                       E) Arma di cavalleria. 
 
                              Art. 24. 
 
  L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina  il  numero
degli ufficiali di ogni grado, e' ordinata nel modo che segue: 
 
      a) un ispettorato generale di cavalleria; 
 
      b) tre comandi di divisione di cavalleria; 
 
      c) otto comandi di brigata di cavalleria; 
 
      d) ventinove reggimenti di cavalleria; 
 
      e) depositi di allevamento  cavalli  per  cavalleria  cui  sono
addetti squadroni di rimonta. 
 
                              Art. 26. 
 
  Ogni deposito di allevamento cavalli si compone  di  una  Direzione
militare e di un personale inferiore civile. 
 
  Il  numero  dei  depositi  di  allevamento  cavalli,  quello  degli
squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto
Reale. 
 
                       F) Arma d'artiglieria. 
 
                              Art. 27. 
 
  L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il  numero
degli ufficiali d'ogni grado, e' ordinata nel modo che segue: 
 
      a) un ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti  gli
ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi  alle
varie specialita' d'arma e di servizio (1); 
 
      b) un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (1); 
 
      c) nove comandi d'artiglieria da campagna; 
 
      d) quattro comandi d'artiglieria da fortezza; 
 
      e) tredici direzioni d'artiglieria; 
 
      f) trentasei reggimenti d'artiglieria da campagna; 
 
      g) un reggimento d'artiglieria a cavallo; 
 
      h) due reggimenti d'artiglieria da montagna; 
 
      i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo; 
 
      l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza; 
 
      m) una direzione delle esperienze; 
 
      n) stabilimenti d'artiglieria; 
 
      o) depositi di allevamento cavalli per  artiglieria,  cui  sono
addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei  riparti  e'
stabilito per decreto reale. 
 
  ------------ 
  (1)   Gli   ispettori   d'artiglieria,   collegialmente    riuniti,
costituiscono  la   Commissione   permanente   degli   ispettori   di
artiglieria. 
 
                              Art. 29. 
 
  I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di  uno  stato
maggiore, di due gruppi di batterie  e  di  un  deposito.  In  totale
settantadue gruppi, centonovantatre batterie (2), trentasei compagnie
treno e trentasei depositi (3). 
 
  Il reggimento d'artiglieria a  cavallo  si  compone  di  uno  stato
maggiore, quattro gruppi di due batterie  ciascuno  (otto  batterie),
quattro compagnie treno e un deposito. 
 
  I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di uno  stato
maggiore, un numero vario di gruppi e di batterie e un  deposito.  In
totale otto gruppi e ventiquattro batterie; 
 
  Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di  uno  stato
maggiore, di piu' gruppi di compagnie e di  un  deposito.  In  totale
trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi. 
 
  I reggimenti di artiglieria pesante da campo si  compongono  di  un
numero vario di gruppi e  batterie;  in  totale  otto  gruppi,  venti
batterie e due depositi. 
 
  Art. 30, 31, 31-bis soppressi. 
 
  ------------ 
  (2) Alcune di queste potranno essere da montagna. 
 
  (3)  Ventiquattro  depositi,  coll'assegnazione  di  un  nucleo  di
personale e  cavalli,  costituiscono  la  base  di  formazione  delle
batterie di milizia mobile. 
 
                         G) Arma del genio. 
 
                              Art. 32. 
 
  L'arma del genio, di cui la tabella n.  VIII  determina  il  numero
degli ufficiali di ogni grado, e' ordinata nel modo seguente: 
 
      a) un ispettorato generale del  genio,  cui  sono  addetti  gli
ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi  alle
varie specialita' d'arma e di servizio (1); 
 
      b) due comandi delle truppe del genio; 
 
      c) cinque comandi territoriali del genio; 
 
      d) sei reggimenti del genio; 
 
      e) un battaglione specialisti del genio (cinque compagnie); 
 
      f) dieci compagnie treno del genio; 
 
      g) dodici direzioni del genio, tredici sottodirezioni e  alcuni
uffici delle fortificazioni, il cui numero e' stabilito  per  decreto
Reale in relazione alle esigenze del servizio; 
 
      h) stabilimenti del genio. 
 
  (1) Gl'ispettori del genio, collegialmente  riuniti,  costituiscono
la Commissione permanente degli ispettori del genio. 
 
                              Art. 34. 
 
  Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore,  alcuni
battaglioni delle compagnie del genio e un deposito. 
 
  In totale: ventiquattro  battaglioni,  sessantanove  compagnie  del
genio e sei depositi. 
 
  Possono  essere  inoltre  costituite  delle  sezioni  per  speciali
servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.). 
 
  Le compagnie treno del  genio  sono  in  modo  vario  assegnate  ai
riparti dell'arma. 
 
                              Art. 35. 
 
  Soppresso. 
 
                              CAPO III. 
 
            Scuole, uffici e stabilimenti militari vari. 
 
                         A) Scuole militari. 
 
                              Art. 47. 
 
  Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente: 
 
      a) la scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali
quelle  cognizioni  militari-scientifiche  che   valgono   a   meglio
svilupparne le attitudini e reggere i comandi superiori  e  gli  alti
incarichi militari, e a disimpegnare il servizio di stato maggiore. 
 
  Ad essa e' unito un corso speciale per gli  ufficiali  delle  varie
armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato; 
 
      b) la scuola militare,  per  fornire  ufficiali  alle  armi  di
fanteria  e  cavalleria.  Vi  e'  unito   un   corso   speciale   per
sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie  armi  e
nel corpo contabile; 
 
      c) l'accademia militare, per fornire  ufficiali  alle  armi  di
artiglieria e del genio; 
 
      d) la scuola  allievi  ufficiali  dei  carabinieri  Reali,  per
l'abilitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla  nomina  a
sottotenente; 
 
      e) la scuola d'applicazione di fanteria, per l'insegnamento sul
tiro  e  su  altri  rami  d'istruzione  militare  agli  ufficiali  di
fanteria; 
 
      f)  la  scuola  d'applicazione  di  cavalleria,  per   compiere
l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e
sono destinati alla cavalleria. Vi e' unito  un  corso  speciale  per
ufficiali veterinari di complemento  ed  un  altro  per  perfezionare
nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo; 
 
      g) la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per compiere
l'istruzione  teorica  e  pratica  degli   allievi   che   provengono
dall'Accademia e sono destinati a queste due armi; 
 
      h) la scuola d'applicazione di sanita'  militare,  per  fornire
ufficiali al corpo sanitario militare; 
 
      i) collegi militari, per  preparare  i  giovani  all'ammissione
alla scuola e all'Accademia  militare;  e  a  divenire  ufficiali  di
complemento. Il numero di questi collegi  e'  stabilito  per  decreto
Reale; 
 
      l) la scuola centrale d'artiglieria da  campagna  e  la  scuola
centrale d'artiglieria da fortezza, per  l'insegnamento  pratico  del
tiro agli ufficiali dell'arma; 
 
      m) la scuola magistrale militare di  scherma  e  di  educazione
fisica, per formare sottufficiali maestri o istruttori di  scherma  e
ginnastica. 
 
                            Art. 47-bis. 
 
  Per l'istruzione della equitazione nelle varie scuole militari sono
istituiti: 
 
  quattro squadroni palafrenieri di cavalleria; 
 
  un reparto palafrenieri d'artiglieria. 
 
                              CAPO IV. 
 
                Circoscrizione territoriale militare. 
 
                              Art. 56. 
 
  Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata  e  di
divisione  militare,  i  comandi  d'artiglieria  da  fortezza  e   le
direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali e  le  direzioni  del
genio, i distretti di reclutamento, le  direzioni  di  sanita'  e  di
commissariato ed i tribunali militari. 
 
  La relativa circoscrizione e' stabilita per decreto Reale. 
 
                              Art. 58. 
 
  Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali: 
 
      a) personale della giustizia militare; 
 
      b) ingegneri  geografi  e  topografi  dell'Istituto  geografico
militare; 
 
      c) professori e maestri civili nelle scuole militari; 
 
      d) farmacisti militari; 
 
      e) ragionieri d'artiglieria; 
 
      f) ragionieri geometri del genio; 
 
      g) capi tecnici d'artiglieria e del genio; 
 
      h) disegnatori tecnici; 
 
      i)   ufficiali   d'ordine   delle   Amministrazioni    militari
dipendenti; 
 
      l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari; 
 
      m) assistenti del genio. 
 
  Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte. 
 
  Coloro  fra  i  suddetti  impiegati  che  coprono  uffici  estranei
all'Amministrazione militare non sono compresi  nella  tabella  della
presente legge. 
 
        C) Professori e maestri civili nelle scuole militari. 
 
                              Art. 61. 
 
  I professori e maestri civili nelle scuole militari si  distinguono
in: 
 
    professori titolari; 
 
    professori aggiunti; 
 
    maestro direttore di scherma; 
 
    maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica. 
 
  Il numero, il grado e le classi dei predetti professori  e  maestri
civili sono determinati dalla tabella n. XVIII. 
 
  In luogo di professori  civili  di  ruolo,  e'  fatta  facolta'  al
Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo  insegnanti
delle  scuole  medie  e  superiori  governative;   verra'   ad   essi
corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di
maestri civili di scherma  e  ginnastica  possono  essere  destinati,
verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti  dei  titoli
di abilitazione per detti insegnamenti. 
 
                              CAPO VII. 
 
                           Milizia mobile 
 
                              Art. 68. 
 
  La milizia mobile consta di: 
 
      a) fanteria; 
 
      b) cavalleria; 
 
      c) artiglieria; 
 
      d) genio; 
 
      e) quadri di ufficiali dei corpi sanitario,  di  commissariato,
contabile e veterinario militare. 
 
  Le unita' di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi,
depositi e direzioni  dell'esercito  permanente  e  si  costituiscono
completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti  presso
questi enti fin dal tempo di pace con personale tratto  dall'esercito
permanente, o risultano dalla scissione di unita' permanenti. 
 
  Dette unita' potranno essere  costituite  con  uomini  appartenenti
cosi' all'esercito permanente come alla milizia mobile. 
 
                              Art. 69. 
 
  La milizia mobile e' ordinata per ogni arma,  di  cui  all'articolo
precedente, nelle unita' stabilite con decreto Reale. 
 
  Essa in tempo di pace non prende le armi,  se  non  temporaneamente
per la sua istruzione  militare,  od  eventualmente  per  ragioni  di
ordine interno. 
 
  In tempo di guerra puo' essere destinata a cooperare  coll'esercito
permanente in qualunque servizio. 
 
  La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve esser fatta per
decreto Reale. 
 
                             CAPO VIII. 
 
                        Milizia territoriale. 
 
                              Art. 76. 
 
  La milizia territoriale e'  ordinata  per  ogni  arma,  di  cui  al
precedente articolo, nelle unita' stabilite per decreto Reale. 
 
  Essa in tempo di pace  non  e'  chiamata  sotto  le  armi,  se  non
temporaneamente per la sua istruzione  militare,  o  per  ragioni  di
ordine interno. 
 
  In tempo di guerra e' piu' specialmente destinata a  presidiare  le
fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno  o  d'invasione
del territorio, essa puo' essere chiamata a qualunque  operazione  di
guerra e servizio militare. 
 
  La chiamata sotto le armi della milizia  territoriale  deve  essere
fatta per decreto Reale. 
 
                              Art. 79. 
 
  I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per  centro  di
formazione i depositi  dei  reggimenti  di  fanteria;  i  battaglioni
alpini si costituiscono presso  i  battaglioni  alpini  dell'esercito
permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso
i riparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva. 
 
                              Art. 82. 
 
  La truppa di complemento e' costituita da uomini  delle  classi  di
prima  e  seconda  categoria  non  ancora   ascritti   alla   milizia
territoriale  ed  esuberanti  alla  forza  comportata  dalle   unita'
organiche dell'esercito  permanente  e  della  milizia  mobile.  Puo'
essere impiegata in qualunque servizio di guerra. 
 
                               CAPO X. 
 
                Disposizioni generali e transitorie. 
 
                      Articoli 83, 84, 85, 86. 
 
  Soppressi. 
 
                          TABELLE ORGANICHE 
 
     Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale. 
 
      5 generali d'esercito; 
 
     49 tenenti generali; 
 
     97 maggiori generali; 
 
      1 tenente generale medico; 
 
      3 maggiori generali medici. 
 
    --- 
    155 totale. 
    --- 
 
  N. B. Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti  al
Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario  di  Stato  e
direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito. 
 
  Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di  ministro,
di sottosegretario di Stato,  mentre  e'  completo  l'organico  dello
stato maggiore generale, potra' rimanere in  soprannumero  fino  alla
prima vacanza che si fara' nel grado e  nella  carica  che  gli  puo'
competere. 
 
     Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore. 
 
     17 colonnelli; 
 
      3 colonnelli o tenenti colonnelli; 
 
      5 tenenti colonnelli o maggiori (a); 
 
     83 capitani. 
 
    --- 
    155 totale. 
    --- 
 
  (a) Non e' fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli
e quello dei maggiori, affinche' la promozione dei maggiori al  grado
di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che  regolano
l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore. 
 
      Tabella n. III degli ufficiali dei carabinieri Reali (a). 
 
     12 colonnelli; 
 
      1 colonnello o tenente colonnello; 
 
     21 tenenti colonnelli; 
 
     50 maggiori; 
 
    208 capitani; 
 
    260 tenenti; 
 
    118 sottotenenti; 
 
      1 maestro direttore di banda. 
 
    --- 
    671 totale. 
    --- 
 
  (a) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti
colonnelli, puo' essere variato con legge di bilancio,  in  relazione
ai bisogni della sicurezza pubblica. 
 
        Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria. 
 
    116 colonnelli; 
 
    256 tenenti colonnelli; 
 
    443 maggiori; 
 
   2166 capitani; 
 
   4208 tenenti e sottotenenti (a). 
 
   7189 totale. 
 
     96 maestri direttori di banda. 
 
   ---- 
   7285 totale generale. 
   ---- 
 
  (a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno  essere  sostituiti
da ufficiali di complemento. 
 
   Tabella n. V degli ufficiali dei distretti di reclutamento (a). 
 
     88 tenenti colonnelli o maggiori; 
 
    176 capitani. 
 
    --- 
    264 totale. 
    --- 
 
  (a)  Sono  ufficiali  richiamati  dalla   posizione   di   servizio
ausiliario. 
 
     Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a). 
 
     29 colonnelli; 
 
     32 tenenti colonnelli; 
 
     45 maggiori; 
 
    241 capitani; 
 
    638 tenenti e sottotenenti (b). 
 
    --- 
    985 totale. 
    --- 
 
  (a) Per la carica di direttore dei depositi allevamento  cavalli  e
limitatamente a meta' dei posti in organico, il ministro della guerra
e' autorizzato a  trattenere  ufficiali  provetti  nel  servizio  dei
depositi stessi e che per ragioni di eta' debbono essere collocati in
posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al
collocamento in detta posizione. 
 
  (b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno  essere  sostituiti
da ufficiali di complemento. 
 
     Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma d'artiglieria (a). 
 
     57 colonnelli; 
 
     82 tenenti colonnelli; 
 
    147 maggiori; 
 
    641 capitani; 
 
   1315 tenenti e sottotenenti (b). 
 
   ---- 
   2242 totale. 
   ---- 
 
  (a) Compresi gli ufficiali delle fortezze della  soppressa  tabella
n. IX. 
 
  (b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno  essere  sostituiti
da ufficiali di complemento. 
 
        Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio. 
 
     28 colonnelli; 
 
     30 tenenti colonnelli; 
 
     46 maggiori; 
 
    218 capitani; 
 
    288 tenenti e sottotenenti (a). 
 
    --- 
    610 totale. 
    --- 
 
  (a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno  essere  sostituiti
da ufficiali di complemento. 
 
            Tabella n. IX degli ufficiali delle fortezze. 
 
  Soppressa. 
 
     Tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare. 
 
     26 colonnelli medici 
 
     36 tenenti colonnelli medici; 
 
    113 maggiori medici; 
 
    314 capitani medici; 
 
    274 tenenti e sottotenenti medici (a). 
 
    --- 
    763 totale. 
    --- 
 
  (a) In parte possono  essere  sostituiti  da  ufficiali  medici  di
complemento. 
 
   Tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare. 
 
      1 colonnello veterinario; 
 
      4 tenenti colonnelli veterinari; 
 
     16 maggiori veterinari; 
 
     85 capitani veterinari; 
 
    107 tenenti e sottotenenti veterinari (a). 
 
    --- 
    213 totale. 
    --- 
 
  (a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari  di
complemento. 
 
           Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (a). 
 
    (stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio). 
 
     19 colonnelli; 
 
     23 tenenti colonnelli; 
 
     26 maggiori; 
 
    181 capitani; 
 
    107 tenenti e sottotenenti. 
 
    --- 
    356 totale. 
    --- 
 
  (a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado puo' essere  variato
in relazione al numero dei Collegi militari,  stabilito  per  decreto
Reale.