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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 luglio 2010, n. 167

Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (10G0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2023)
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Testo in vigore dal:  23-10-2010 al: 31-8-2023
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IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010;
Adotta

il

seguente regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 1

Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio», è organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbliaca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 3 Marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), è il seguente:
«Art.3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). - 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'art. 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità.
L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".».
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 3 marzo 2009, n.18 si vedano le note al titolo.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n.114.
- Il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Il testo della legge 13 novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278.».
- Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, si veda nella nota al titolo.