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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2010, n. 153

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche. (10G0175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2010
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Testo in vigore dal: 28-9-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato  con  il  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.
878, e successive modificazioni; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 luglio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 3, primo comma del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  luglio  1950,  n.  878,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e' soppressa la lettera h). 
  2. I canoni concessori relativi alle grandi  derivazioni  di  acque
pubbliche, in  atto  riscossi  dallo  Stato,  spettano  alla  Regione
siciliana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
Visto, il Guardasigilli, Alfano 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,  comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare leggi e di emanare i decreti  aventi  valore  di
          leggi e regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1946,  n.
          133 (edizione speciale). 
              - La legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  luglio
          1950, n. 878, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          novembre 1950, n. 260. 
              - L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione  siciliana
          prevede che una commissione paritetica  di  quattro  membri
          nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal  Governo
          dello Stato, determinera' le norme transitorie relative  al
          passaggio degli uffici e del  personale  dello  Stato  alla
          regione, nonche' le norme  per  l'attuazione  del  presente
          statuto. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  luglio  1950,  n.878,  come
          modificato dal presente decreto:  
               «Art. 3. - Sono considerate grandi opere pubbliche  di
          prevalente  interesse  nazionale  ai  sensi  dell'art.  14,
          lettere g) ed i), dello statuto: 
                a) costruzione, manutenzione e riparazione di  strade
          statali; 
                b) le  nuove  costruzioni  ferroviarie  ad  eccezione
          delle linee metropolitane; 
                c) le opere concernenti i porti di prima categoria  e
          quelli di seconda categoria, prima classe; 
                d) le opere concernenti gli  aeroporti  ad  eccezione
          degli eliporti, aerodromi e approdi turistici; 
                e) le opere di ricostruzione e riparazione  di  danni
          bellici; 
                f) le  opere  dipendenti  da  calamita'  naturali  di
          estensione ed entita' particolarmente gravi; 
                g) le linee  elettriche  di  trasporto  con  tensione
          superiore  ai  150.000  volts,  facenti  parte  della  rete
          elettrica di trasmissione nazionale; 
                h) (soppressa); 
                i) le costruzioni di  edifici  per  servizi  statali,
          nonche' gli edifici destinati a  sedi  giudiziarie  la  cui
          costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico; 
                l) gli interventi relativi  ad  opere  idrauliche  ad
          eccezione di quelle di quarta e quinta categoria; 
                m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la
          regione, riconoscera' di prevalente interesse nazionale. 
              Alla classificazione e declassificazione  delle  strade
          statali in Sicilia provvedono i competenti  organi  statali
          d'intesa con la regione siciliana;  competono  agli  organi
          regionali  le   funzioni   amministrative   relative   alla
          classificazione delle strade non statali . 
              Al  fine  di  garantire  la   sicurezza   del   sistema
          energetico nazionale, fermo  restando  quanto  previsto  al
          primo comma, lettera g), le linee elettriche  con  tensione
          pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte  della  rete
          elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate  dalla
          Regione,  d'intesa  con   le   competenti   amministrazioni
          statali.».