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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009, n. 124

Regolamento concernente modalità, termini di pagamento e misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 328, comma 3, del Codice delle assicurazioni private. (09G0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/9/2009
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-9-2009

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto in particolare l'articolo 328, comma 3, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo Codice;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare l'articolo 26, comma 3, che ha trasferito dal Ministero delle attività produttive all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - la competenza ad adottare i predetti provvedimenti sanzionatori e tenuto conto che 1'ISVAP ha conseguentemente provveduto a disciplinare la relativa procedura di irrogazione con proprio regolamento 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16038 del 4 giugno 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «regolamento ISVAP»: il provvedimento ISVAP 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
d) «sanzioni»: le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 328, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - supplemento ordinario n.163, è il recante:
«Art. 328 (Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie). - (Omissis).
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari:
«Art. 26 (Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori). - (Omissis).
3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006.
- Si riportano i commi 376 e 377 dell'art. 1 della legge 24 dicembre, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali). - (Omissis).
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si vedano note alle premesse.