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REGIO DECRETO 17 dicembre 1908, n. 830

Che porta modificazioni ed aggiunte a taluni articoli del regolamento sugli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze. (008U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-4-1909
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 25 giugno 1882, n. 896 (serie 3ª), sull'ordinamento
degli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze; 
 
  Veduti i RR. decreti 29 agosto 1890, n. 7161, e 14  dicembre  1905,
n. 610; 
 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  pubblica  istruzione  e   il
Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli del regolamento approvato col predetto R. decreto  29
agosto 1890 sono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte: 
 
  Art. 40. - «I professori ordinari o straordinari  sono  eletti  per
pubblico concorso con le norme procedurali vigenti pei  concorsi  dei
professori delle Universita' ed Istituti superiori del Regno. 
 
  «Per  la  nomina  della  Commissione  esaminatrice  la  Giunta  del
Consiglio superiore di pubblica istruzione designera' al ministro  un
numero di commissari doppio di  quello  necessario  a  costituire  la
Commissione. 
 
  «Il ministro potra' nominare altri membri di sua elezione,  qualora
fosse necessario per rifiuto od incompatibilita' dei designati  dalla
Giunta del Consiglio superiore». 
 
  Art. 42. - «Gli straordinari nominati per concorso potranno  essere
promossi  ordinari  dopo  un  triennio  di  lodevole   ed   effettivo
insegnamento. 
 
  «Il giudizio  sui  meriti  del  candidato  sara'  affidato  ad  una
Commissione nominata e composta con le norme dell'art. 40.  Gli  atti
relativi saranno esaminati dalla Giunta del Consiglio superiore». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                     Giolitti - Rava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.