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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 797

Riguardante la unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. (008U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-2-1909
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I sistemi di procedura coattiva attualmente in vigore nelle diverse
regioni del Regno, per  la  riscossione  delle  entrate  patrimoniali
dello Stato, del Fondo  per  il  culto,  del  Fondo  di  religione  e
beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei Sub-economati dei
benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle  degli
enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino  effettivamente
e direttamente amministrati dagli Economati e Sub-economati predetti)
delle  Provincie,  dei  Comuni  e  delle  istituzioni  pubbliche   di
beneficenza sono  abrogati  e  sostituiti  dalle  disposizioni  della
presente legge, le quali  sono  applicabili  anche  ai  proventi  del
Demanio pubblico e dei pubblici  servizi  esercitati  dallo  Stato  e
dagli enti sopra menzionati.