stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 novembre 1908, n. 716

Che modifica due articoli del regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetti al servizio di manutenzione delle strade nazionali. (008U0716)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-1-1909
al: 29-4-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921, (serie 2ª), con cui  fu
approvato il regolamento relativo al personale dei capi cantonieri  e
cantonieri  addetti  al  servizio  di   manutenzione   delle   strade
nazionali; 
 
  Ritenuto che per  migliorare  le  condizioni  economiche  di  detto
personale occorre aumentarne il salario, concedere ai capi cantonieri
una indennita' mensile onde possano procurarsi un mezzo di  trasporto
per percorrere le linee dei cantoni da loro sorvegliati  e  concedere
inoltre ai capi  cantonieri  e  cantonieri,  residenti  in  localita'
riconosciute ufficialmente malariche, una speciale indennita' per  le
maggiori spese che debbono sostenere per preservarsi dalla malaria; 
 
  Ritenuto che nel menzionato regolamento non essendo  stabilita  per
gli agenti stradali la misura  dei  salari,  ne'  la  concessione  di
speciali indennita', e' opportuno modificare gli articoli 27 e 35 del
regolamento medesimo; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Gli articoli 27 e 35 del regolamento 31  marzo  1874,  relativo  al
personale dei cantonieri e capi cantonieri  addetti  al  servizio  di
manutenzione delle strade nazionali, sono modificati come segue: 
 
                              Art. 27. 
 
  Dal 1° gennaio 1909 il salario dei cantonieri e' fissato  in  annue
lire ottocento (L. 800) e verra' corrisposto in rate mensili mediante
ruoli di spese fisse presso la delegazione del tesoro, in base a note
nominative  rilasciate  dagli  uffici  del  genio  civile  dai  quali
dipendono. 
 
  Ai  cantonieri  residenti  in   zone   riconosciute   ufficialmente
malariche e' concessa dalla stessa data  una  indennita'  mensile  di
lire dieci (L. 10) da giugno a settembre inclusivamente. 
 
                              Art. 35. 
 
  Dal 1° gennaio 1909 il salario dei capi cantonieri  e'  fissato  in
annue lire novecentosessanta (L. 960) e verra'  corrisposto  in  rate
mensili mediante ruoli di  spese  fisse  presso  le  delegazioni  del
tesoro, in base alle note  nominative  rilasciate  dagli  uffici  del
genio civile dai quali dipendono. 
 
  Dalla stessa data  e'  concessa  ai  detti  agenti  una  indennita'
mensile di lire quindici (L.  15)  per  percorrere  le  distanze  nei
cantoni da loro sorvegliati, con l'obbligo  di  mantenere  a  proprie
spese un mezzo di trasporto (cavallo, velocipiede, ecc.). 
 
  Ai   capi   cantonieri   residenti   in   localita'    riconosciute
ufficialmente  malariche  e'  inoltre  concessa  dalla  stessa   data
un'indennita' mensile di lire dieci (L. 10)  da  giugno  a  settembre
inclusivamente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 20 novembre 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Bertolini. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.