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REGIO DECRETO 22 marzo 1908, n. 187

Che approva l'annesso regolamento per la istituzione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali. (008U0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-6-1908
al: 16-1-1911
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414; 
 
  Viste le leggi del 29 dicembre 1904, n. 679, del 25 giugno 1906, n.
255 e del 15 luglio 1906, n. 383; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al ministro di agricoltura, industria e commercio spetta il governo
dell'insegnamento industriale e commerciale in tutti i suoi rami,  ed
il compito di promuoverne l'incremento in conformita' delle  tendenze
e dei bisogni dell'industria e del traffico. 
 
  Esso  e'  coadiuvato  dal  Consiglio  superiore   dell'insegnamento
agrario, industriale e commerciale. 
 
  Per la vigilanza sulle diverse scuole  industriali  e  commerciali,
sia pubbliche che private, il  Ministero  si  vale  dell'opera  degli
ispettori dell'insegnamento industriale e commerciale, dei  direttori
e degli  insegnanti  piu'  autorevoli  delle  scuole  dipendenti  dal
Ministero, o di  altri  funzionari  dell'Amministrazione  centrale  e
provinciale.  Puo'  anche  valersi  dell'opera   di   altre   persone
autorevoli  per  dottrina  e  per   esperienza   dell'amministrazione
scolastica,  dell'insegnamento  e  delle  condizioni  economiche  del
paese.