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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2008, n. 106

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/6/2008
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-2008

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, modificata da ultimo con la decisione n. 2006/252/CE;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l'uso di una sostanza di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti solubili per bevande al gusto di caffè e similari sulla base della richiesta avanzata da un'azienda interessata;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 febbraio 2008;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 13 febbraio 2008 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 5 maggio 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è aggiunta, in fine, la seguente sostanza:
Sostanza Campo di impiego Dose massima di impiego
2. La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 28 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 222

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le disposizioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente:
«Art. 11. - 1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonché da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed e);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c);
i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.
2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievo dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).».
- La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, che riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L 84 del 27 marzo 1999 ed è stata da ultimo modificata dalla decisione della Commissione del 27 marzo 2006, n. 2006/252/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L 91 del 29 marzo 2006.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riporta l'elenco delle «sostanze aromatizzanti artificiali» che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego.
- L'allegato VIII del citato decreto legislativo n. 107 del 1992, fissa i requisiti specifici e generali di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.