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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 60

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 102 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2008)
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Testo in vigore dal: 9-4-2008
al: 10-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine di garantire la continuita' dei servizi svolti
da Trenitalia nel settore dei trasporti regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  fine  di  garantire  la prosecuzione degli attuali servizi,
nelle  more  della  stipula  dei  nuovi contratti di servizio, previa
definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi
di  trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
19  novembre  1997,  n.  442, e della rideterminazione dei criteri di
ripartizione  di  cui  all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto
legislativo,  e' autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di
euro da corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A.
  2.   All'onere   derivante   dal   comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.