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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 2008, n. 45 (in G.U. 28/03/2008, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 7-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 4, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del
decreto-legge  2  luglio  2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga
  della    partecipazione    italiana   a   missioni   umanitarie   e
  internazionali;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare
l'articolo  1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le
missioni internazionali;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad assicurare la prosecuzione degli interventi e
delle  attivita'  in  Afghanistan,  Iraq,  Libano,  Sudan  e Somalia,
destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  per la proroga della partecipazione del personale delle
Forze  armate  e  delle Forze di polizia alle missioni internazionali
per la pace e di aiuto umanitario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa,  di concerto con i
Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1.   Per   la   realizzazione  di  interventi  di  cooperazione  in
Afghanistan,  Iraq,  Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare
il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita della popolazione e il
sostegno  alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008,
la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C
-  Ministero  degli  affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n.
244.  Le  somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
di     competenza    possono    essere    impegnate    nell'esercizio
successivo.((3))
  2.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo  e  all'articolo  2,  il  Ministero  degli  affari esteri e'
autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza,  a  ricorrere ad
acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia, anche in deroga alle
disposizioni  di  contabilita'  generale  dello  Stato  ,  assegnando
priorita'  assoluta  all'impiego  di  risorse  locali  sia  umane sia
materiali .
  3.  Per  le  finalita'  e  nei  limiti temporali di cui al presente
articolo  e  all'articolo  2,  il  Ministero  degli  affari esteri e'
autorizzato  ad  affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad
enti   e   organismi   specializzati  ed  a  stipulare  contratti  di
collaborazione  coordinata e continuativa con personale estraneo alla
pubblica  amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al
presente  comma  sono  affidati  ad  enti  od  organismi e stipulati,
assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna,  con  persone  di  nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana  o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari
esteri  abbia  escluso  che  localmente  esistano le professionalita'
richieste.
  4.  Al  personale  inviato  in  breve missione per la realizzazione
delle  attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta
l'indennita'  di  missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  nella  misura  intera  incrementata del 30 per cento, calcolata
sulla  diaria  prevista  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman.
  5.  Per  quanto  non  diversamente  previsto, alle attivita' e agli
interventi  di  cui  al presente articolo, si applicano l'articolo 3,
commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
  6.  Al  fine  di  sopperire  a  esigenze  di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre
2008,  la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti
o  acquisti  e  lavori  da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni   di   contabilita'  generale  dello  Stato,  assegnando
priorita'  all'impiego  di  risorse  locali  sia umane sia materiali,
disposti  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza  dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per
la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000
in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.
  6-bis.  Nell'ambito  degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma
di  euro  100.000  e'  destinata ad iniziative di sensibilizzazione e
formazione  della  popolazione  libanese  in  relazione  al  pericolo
rappresentato    dal   munizionamento   inesploso   con   particolare
riferimento  al  sub-munizionamento  antipersona  disperso da bombe a
grappolo.
  6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede
all'organizzazione,  in  Afghanistan  o in un Paese limitrofo, di una
conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione
con la rete di organizzazioni non governative "Afgana".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 3 agosto 2009, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che
"Gli  articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n.  45,  si  interpretano  nel  senso  che le somme ivi previste, non
impegnate  entro  il  31  dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dell'intero esercizio finanziario 2009".