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REGIO DECRETO 30 maggio 1907, n. 376

Che approva l'annesso testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. (007U0376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1935)
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Testo in vigore dal: 18-7-1907
al: 25-10-1935
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 22 della legge 30 dicembre 1906, n. 685, che  concede
al Nostro Governo la facolta' di coordinare  in  un  testo  unico  le
disposizioni della legge stessa e quelle della legge (testo unico) 28
luglio  1901,  n.  387,  sulla  Cassa  nazionale  di  previdenza  per
l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico di legge sulla Cassa nazionale  di
previdenza per l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai,  visto,
d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       Giolitti. 
                                                       F. Cocco-Ortu. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.